STATUTO

MY ASD
PIAZZA DE AMICIS 26 – 18100 – IMPERIA

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
L’Associazione sportiva dilettantistica, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, avente denominazione “MY Associazione Sportiva Dilettantistica”, con codice fiscale 91039060081 e partita IVA 01523750089:
a) ha sede legale in Imperia Piazza de Amicis 26 18100 Imperia presso la sede Provinciale della UISP (Unione Italiana Sport per tutti). La sede legale potrà essere trasferita in altro comune solo con una delibera dell’Assemblea straordinaria dei Soci e ciò comporterà modifica dello statuto sociale. Il Consiglio Direttivo potrà tuttavia deliberare il trasferimento della sede all’interno dei confini del comune, senza che ciò comporti la modifica dello statuto, in tal caso i Soci dovranno essere tempestivamente informati dell’intervenuto trasferimento della sede.
b) Ha l’obbligo di utilizzare la denominazione in qualsiasi rapporto con i terzi.
ARTICOLO 2 – FINALITA’
a) L’Associazione è una libera Associazione, senza scopo di lucro, con carattere apolitico, che ha per finalità:
organizzare e promuovere attività sportive e ludiche motorie finalizzate al miglioramento della qualità e dello stile di vita. Per tale fine l’Associazione è aperta a servizi sportivi differenziati anche in risposta alle esigenze del territorio in particolare e fra gli altri: sport per tutti, progetti territoriali, sport a scuola, educamp, ecc.;
organizzare e svolgere l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle materie rientranti nelle finalità e funzioni istituzionali;
la funzione di piattaforma e collegamento tra il tessuto sportivo e culturale esistente, per evolvere la realtà dell’entroterra atta a diversificare l’economia da quella agricola. L’attività dell’Associazione vuole valorizzare il territorio montano ed educare alla sua fruizione attraverso attività sportive e ricreative inerenti, non trascurando il rispetto delle tradizioni locali e cercando di consolidare i rapporti umani con le stesse;
predisporre programmi di formazione ed istituire, organizzare e/o tenere corsi di qualificazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di addestramento degli operatori, dei tecnici o degli atleti;
creare pubbliche relazioni, promuovere il coordinamento, la realizzazione, l’organizzazione e la partecipazione a, in particolare e fra gli altri, allenamenti, gare, tornei, campionati, festival, feste, convegni, incontri, dibattiti, corsi, manifestazioni, saggi, stage, esibizioni, eventi eco festival, eco feste, convegni, incontri, dibattiti, ecc. nelle attività, discipline e materie rientranti nelle finalità e funzioni istituzionali sia in forma agonistica sia non agonistico, rispettando, per quanto attiene alle attività a carattere agonistica, quanto stabilito dai regolamenti tecnici del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), delle FSN (Federazione Sportiva Nazionale), delle DSA (Discipline Sportive Associate) e delle EPS (Ente di Promozione Sportiva);
curare i rapporti istituzionali, collegamenti ed eventuali adesioni ad organismi operanti nel mondo dello sport e della cultura, sia a livello locale, sia a livello nazionale ed internazionale, compreso il sostegno di altre Associazioni od Enti aventi natura e scopi analoghi e la partecipazione alle iniziative ed attività dagli stessi svolti;
diffondere le materie rientranti nelle finalità e funzioni istituzionali ai diversi ambiti educativi, sociali, anche attraverso la formazione di atleti, insegnanti, operatori, assistenti, animatori;
organizzare e partecipare a corsi di studio, seminari, convegni, dibattiti, viaggi di studio in Italia e all’estero nell’ambito delle funzioni e finalità istituzionali;
promuovere e compiere studi e ricerche anche per conto di pubbliche amministrazioni, Enti, organizzazioni e privati nonché collaborare agli studi e alle ricerche di altre istituzioni italiane e straniere nell’ambito delle funzioni e finalità istituzionali;
organizzare convegni e manifestazioni con autorevoli studiosi, giornalisti, scienziati, politici competenti nell’ambito delle funzioni e finalità istituzionali;
promuovere il volontariato nelle materie rientranti nelle finalità e funzioni istituzionali, riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio, curandone la professionalità, lo stile educativo, intendendo coinvolgere, per il loro imprescindibile ruolo educativo, i genitori dei Soci minorenni;
scopo dell’Associazione è altresì la sensibilizzazione e l’educazione ambientale, nonché la salvaguardia dell’ecosistema e del territorio. Tale scopo è portato avanti dall’Associazione attraverso campagne ed eventi ambientali di carattere ecologico con l’ausilio di esperti anche esterni all’Associazione stessa e la collaborazione con Enti e Amministrazioni idonee;
ogni iniziativa idonea ed utile per favorire la pratica dello sport e la diffusione e la promozione della cultura in genere;
lo svolgimento, in via esclusivamente sussidiaria e meramente strumentale, di quelle operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, produttive e commerciali, che si rendessero necessarie e/o anche solo utili per il conseguimento delle finalità istituzionali, compresa la possibilità, sempre in ottica meramente strumentale rispetto agli scopi istituzionali, di gestione, conduzione, manutenzione di impianti e attrezzature sportive, bar, rifugi e altri pubblici esercizi, nonché la possibilità di reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento della predetta attività istituzionale;
l’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o di quelle alle stesse accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse.
b) L’Associazione è riconosciuta ai fini sportivi dal CONI ed è iscritta al registro delle associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica istituito presso il CONI.
c) L’Associazione è affiliata alla U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per tutti), della quale esplicitamente accetta le finalità ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai componenti ed organi nei modi e nelle forme che sono o che saranno stabilite dallo stesso Ente. L’Associazione potrà altresì affiliarsi ad altre FSN, DSA e/o EPS.
d) L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, per quanto concerne le attività sportive, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle FSN ed internazionali, DSA o EPS a cui è o sarà affiliata.
e) L’Associazione si fonda sul principio di democrazia interna, di partecipazione all’attività sociale da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantite prevalentemente da prestazioni volontarie personali e gratuite degli aderenti all’Associazione. Quest’ultima potrà erogare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, ai Soci che si prestano a svolgere le predette prestazioni volontarie personali e gratuite a favore dell’Associazione, rimborsi spesa a piè di lista e rimborsi chilometrici, sempre e solo con carattere restitutorio/risarcitorio e a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili contraria ai principi dell’Associazione. L’Associazione potrà altresì, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 67 c. 1 lettera m) della Legge 22 dicembre 1986, n. 917 e sue successive modificazioni e da altre Leggi in materia, erogare indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi, per prestazioni tecnico sportive e collaborazioni amministrative gestionali rese da parte di Soci e di terzi, a condizione che, se si tratta di Soci, non eccedano il limite per il quale le erogazioni possano essere considerate una forma indiretta di distribuzione degli utili, incompatibile con la natura e le finalità dell’Associazione. L’Associazione potrà, infine, per la realizzazione dei propri programmi, in armonia con i principi istituzionali fissati dallo statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali, avvalersi di qualsiasi prestazione lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato, autonomo o di altro tipo previsto dalla Legge.
ARTICOLO 3 – DURATA
a) L’Associazione ha durata illimitata. La stessa, in ogni caso, non potrà essere sciolta prima che le delibere da essa assunte siano attuate, salvo diversa decisione assunta dall’Assemblea che, in tal caso, dovrà provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.
ARTICOLO 4 – SOCI
a) L’Associazione si può comporre di un numero illimitato di Soci. I soci possono essere sia maggiorenni sia minorenni. Previa domanda di appartenenza all’Associazione, sono ammessi e versano la quota sociale e gli eventuali contributi annuali nella misura e secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. I Soci minorenni sono ammessi solo se di età superiore a tre anni e, fino alla maggiore età, partecipano agli eventi organizzati dall’Associazione solo se accompagnati dai genitori, salvo che per quanto riguarda gli eventi organizzati ad hoc per i Soci minorenni.
b) Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti i Soci ed uniformi sono le modalità associative che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
c) I Soci per essere ammessi devono farne domanda all’Associazione utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla stessa. La domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dal o dai genitori esercenti la patria potestà. Il/i genitore/i che sottoscrive/ono la domanda rappresenta/ono il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde/ono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. La domanda sarà sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo che insindacabilmente potrà accoglierla o respingerla se vengono riscontrati motivi di inammissibilità.
d) Non possono essere Soci dell’Associazione coloro i quali:
hanno riportato condanne penali irrevocabili per delitti non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportano l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
non ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e/o non ne accettano lo Statuto e/o gli eventuali regolamenti;
sono stati assoggettati, dal CONI, e/o da un qualsiasi EPS e/o da una qualsiasi FSN e/o dalle DSA o da organismi sportivi internazionali riconosciuti, a squalifiche o ad inibizioni definitive superiori ad un anno, salvo riabilitazione ottenuta secondo le modalità previste dal regolamento di disciplina e giustizia sportiva;
hanno subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
hanno in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le FSN o altri organismi riconosciuti dal CONI.
I Soci sono obbligati al versamento della quota annuale e degli eventuali contributi annuali nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo nelle Assemblee e possono concorrere con pari opportunità alle cariche sociali.
ARTICOLO 5 – DIRITTI DEI SOCI
a) Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, dei diritti di partecipazione alle assemblee sociali, nonché all’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
b) Al Socio maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo articolo 13.
c) La qualifica di Socio dà diritto ad usufruire dei servizi e delle prestazioni e di partecipare alle iniziative dell’Associazione secondo le modalità ed i limiti dalla stessa stabiliti.
d) I versamenti associativi sono a fondo perduto, in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, né di decesso, recesso, cancellazione o radiazione del Socio, lo stesso Socio o gli eredi del Socio deceduto, hanno diritto di chiedere all’Associazione la divisione del fondo comune e/o la restituzione di quanto versato.
e) La quota associativa e gli eventuali contributi annuali non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non sono rivalutabili e non attribuiscono altri diritti diversi di partecipazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
ARTICOLO 6 – DOVERI DEI SOCI
a) I Soci hanno il dovere di:
osservare le disposizioni vigenti sia legislative, sia statutarie, sia regolamentari ed in materia sportiva;
mantenere specchiata condotta morale nell’ambito dell’Associazione ed al di fuori di essa;
versare le quote associative e gli eventuali contributi annuali stabiliti dal Consiglio Direttivo, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo articolo 8 lettera a);
astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione;
difendere il buon nome dell’Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l’Associazione stessa può offrire.
ARTICOLO 7 – SANZIONI PER I SOCI
a) In caso di trasgressioni alle norme legislative, statutarie e/o regolamentari il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:
denuncia o richiamo, ammonizione scritta, sospensione, radiazione.
ARTICOLO 8 – CESSAZIONE DEI SOCI
a) I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
decesso: alla morte del Socio;
recesso: quando il Socio presenta dimissioni volontarie al Consiglio Direttivo;
cancellazione: per morosità a causa del mancato pagamento della quota sociale annua e degli eventuali contributi annuali. Il protrarsi del mancato pagamento della quota sociale e degli eventuali contributi annuali scaduti per oltre trenta giorni rispetto al termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, consentirà la cancellazione del Socio inadempiente. La morosità dovrà essere constatata dal Consiglio Direttivo. I Soci esclusi per morosità possono essere riammessi previo nuova istanza di ammissione e versamento della quota sociale e degli eventuali contributi annuali non pagati;
radiazione: deliberata dal Consiglio Direttivo con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, pronunciata contro il Socio che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e/o di eventuali regolamenti; commetta, entro e fuori dell’Associazione, azioni ritenute disonorevoli o in contrasto con gli interessi o gli obiettivi della stessa; con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento, anche sportivo, dell’Associazione; non accetti o non esegua il lodo emesso dal Collegio Arbitrale in caso di controversie allo stesso rimesse. Contro la radiazione il socio interessato può presentare ricorso entro dieci giorni dalla data di comunicazione della stessa. Il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima successiva riunione ordinaria con facoltà di riammissione. Il Socio radiato che non abbia presentato ricorso o il cui ricorso sia stato respinto dall’Assemblea ordinaria che lo ha esaminato, non può essere riammesso.
ARTICOLO 9 – ORGANI
a) Gli organi sociali sono: l’Assemblea dei Soci, in sessione ordinaria e straordinaria, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
b) Avendo tutte le cariche sociali carattere onorario e gratuito, è fatto espresso divieto all’Associazione di corrispondere compensi o onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione, anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni, motivati dalla carica ricoperta o dall’incarico elettivo svolto all’interno degli organi Associativi. In relazione a specifici incarichi conferiti, inerenti alla carica ricoperta o all’incarico elettivo, se previamente autorizzati dal Consiglio Direttivo, potranno essere corrisposti rimborsi spesa a piè di lista e rimborsi chilometrici per il ristorno delle spese sostenute per l’espletamento della mansione o dell’incarico, volontariamente e gratuitamente assolto.
ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA
a) L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, l’assemblea è sovrana e rappresenta l’universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
b) L’Assemblea è anche organo giudicante dell’Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale.
c) Le decisioni dell’Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.
d) Prendono parte all’Assemblea ed hanno diritto di voto oltre ai Soci membri del Consiglio Direttivo i soli Soci maggiorenni. In ogni caso, tutti gli aventi diritto, possono partecipare all’Assemblea solo se in regola con il versamento delle quote associative e degli eventuali contributi annuali e solo se non soggetti a provvedimenti sanzionatori di sospensione o radiazione in corso di esecuzione. Su decisione del consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, professionisti, esperti, autorevoli studiosi, giornalisti, scienziati, politici se ritenuti utili ai lavori assembleari.
e) La convocazione dell’Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria deve avvenire, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, con avviso da inviare agli aventi diritto, almeno otto giorni prima della data stabilita, alternativamente a mezzo: lettera anche raccomandata, fax, messaggio di posta elettronica, blog dell’Associazione o analogo sistema, ai recapiti risultanti dai libri sociali.
In casi di urgenza, tramite lettera anche raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, blog dell’Associazione o analogo sistema, l’Assemblea potrà essere convocata con un preavviso di soli due giorni di anticipo prima della data della seduta. In tal caso l’Assemblea dovrà, fra l’altro, verificare se sussistevano gli estremi dell’urgenza tale da legittimare la convocazione speciale.
L’avviso di convocazione per assicurarne maggiore diffusione sarà inoltre pubblicizzato attraverso apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Associazione.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve contenere: gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’indicazione del luogo dove deve tenersi la riunione, che può essere anche diverso dalla sede legale, il giorno e l’ora della riunione, con l’eventuale previsione della data e dell’ora della seconda convocazione.
In mancanza delle formalità suddette l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Soci, compresi quelli componenti il Consiglio Direttivo, che hanno diritto a prendervi parte. In tali ipotesi ciascuno degli intervenuti può tuttavia opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
L’Assemblea  può essere svolta, rispettando tutte le regole previste nel presente statuto per il funzionamento della stessa, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare, è necessario che – sia consentito al Presidente dell’Assemblea, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; – sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; – sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno; – vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
f) L’Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, è validamente costituita, salvo diverse previsioni dello statuto, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci con diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati. In assenza di valida costituzione in prima convocazione, se nell’avviso di convocazione non è fissata altra diversa data per la seconda convocazione, l’Assemblea si intende regolarmente costituita in seconda convocazione, trascorsa un’ora da quella fissata per l’inizio dell’Assemblea in prima convocazione.
g) L’Assemblea validamente costituita, sia in seduta ordinaria sia straordinaria, delibera, salvo diverse previsioni dello statuto, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
h) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, che chiama a fungere da segretario uno dei Soci presenti in Assemblea. Se necessario il Presidente nomina anche due scrutatori, per gli adempimenti delle operazioni di voto. Di ogni Assemblea il segretario dovrà redigere apposito verbale, firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario stesso e, se nominati, dai due scrutatori. Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali delle assemblee ed ogni Socio, in regola con il versamento delle quote associative e degli eventuali contributi annuali, ha diritto di prenderne visione e di ottenere, a proprie spese, estratti delle deliberazioni ivi trascritte.
i) In Assemblea vige il principio del voto singolo di cui all’art. 2538 del codice civile e quindi ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro Socio. Nessun Socio può, pertanto, esprimere in Assemblea più di due voti compreso il proprio.
j) Le votazioni avvengono a discrezione del Presidente, per alzata di mano o per appello nominale.
ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA
a) L’Assemblea in sede ordinaria:
entro i primi quattro mesi dell’anno sociale, discute ed approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’anno sociale precedente, predisposto dal Consiglio Direttivo;
nomina ed elegge, i componenti del Consiglio Direttivo;
decide sulle materie che il Consiglio Direttivo ritiene di dover sottoporre alla sua attenzione;
delibera, con facoltà di ratifica o di annullamento, sui ricorsi contro i provvedimenti di radiazione subiti dai soci ad opera del Consiglio Direttivo;
delibera, con facoltà di ratifica o di annullamento, sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione subiti dai consiglieri ad opera del Consiglio Direttivo;
decide su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale attinente alla vita, allo sviluppo ed ai rapporti dell’Associazione che non rientra nella competenza degli altri organi sociali.
ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
a) L’Assemblea in sede straordinaria:
approva e modifica lo Statuto sociale;
trasferisce la sede legale in altro comune;
approva l’eventuale regolamento dell’Associazione e le sue modifiche;
revoca per gravi motivi il Consiglio Direttivo;
delibera sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’Associazione;
decide sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione;
decide su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale attinente alla vita, allo sviluppo ed ai rapporti dell’Associazione che non rientri nella competenza degli altri organi sociali.
b) La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta, oltre che dal Presidente del Consiglio Direttivo, motu proprio, anche dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, assunta con il voto favorevole della metà più uno dei propri componenti e su istanza, contenente gli argomenti da porre all’ordine del giorno, rivolta al Presidente del Consiglio Direttivo da tanti Soci che rappresentino, all’atto della richiesta, almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto. In tale ultimo caso l’Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
c) Per deliberare le modifiche allo Statuto, in deroga a quanto previsto dall’art. 21 del codice civile, sono richiesti gli stessi quorum costitutivi e deliberativi previsti dall’art. 10 precedente alle lettere f) e g). Per deliberare lo scioglimento, la messa in liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ARTICOLO 13 – ELEGGIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
a) Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative e degli eventuali contributi annuali che:
non ricoprano la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;
non abbiano riportato condanne penali irrevocabili per delitti non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva di appartenenza a squalifiche o sospensioni;
non siano stato assoggettati, dal CONI e/o da un qualsiasi Ente di Promozione Sportiva e/o da una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale e dalle Discipline Sportive Associate o da organismi sportivi internazionali riconosciuti a squalifiche o ad inibizioni definitive superiori ad un anno, salvo riabilitazione ottenuta secondo le modalità previste dal regolamento di disciplina e giustizia sportiva;
non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
non abbiano in essere controversie giudiziarie contro l’Associazione, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.
ARTICOLO 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO
a) Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria dei Soci. E’ composto da un numero variabile da quattro a nove componenti, secondo quanto deliberato di volta in volta dall’Assemblea stessa. I membri del Consiglio Direttivo vengono scelti fra tutti i Soci, in caso di parità di voti ottenuti, risulta eletto il più anziano di iscrizione all’Associazione.
b) Il mandato dei membri del Consiglio Direttivo viene esercitato nell’osservanza dello Statuto, dell’eventuale regolamento e nel rispetto dell’art. 2391 del Codice Civile.
c) Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo, per gravi motivi, può essere revocato dall’Assemblea straordinaria dei Soci.
d) Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge, tra i Consiglieri nominati, le seguenti cariche:
Presidente;
Vice Presidente: che coadiuva e sostituisce il Presidente;
Segretario: che trascrive i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri e registri. Al Segretario spetta, altresì, tra l’altro, dare esecuzione a tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo, predisporre e conservare i contratti, gli ordinativi ed i documenti contabili, provvedere a liquidare le spese, verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento;
Tesoriere: che presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale economico finanziario. Provvede altresì, tra l’altro, alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili;
Consiglieri: in numero da zero a cinque.
e) In caso di assenza, impedimento temporaneo, recesso o esclusione dei Consiglieri dotati di cariche, le funzioni di questi sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di assenza, impedimento temporaneo, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano.
f) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno metà dei consiglieri. La convocazione avviene con un preavviso di almeno tre giorni, mediante avviso inoltrato tramite lettera, fax, posta elettronica, blog dell’Associazione o analogo sistema, contenente la data di svolgimento, l’ordine del giorno e il luogo e l’ora di convocazione.
g) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide o quando sono presenti tutti i consiglieri oppure, in caso di regolare convocazione, quando vi partecipano la metà più uno dei suoi componenti.
h) Il Consiglio Direttivo può essere svolto, rispettando tutte le regole previste nel presente statuto per il funzionamento dello stesso, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Consiglio. In particolare, è necessario che – sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; – sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; – sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno; – vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
i) Il Consiglio Direttivo può delegare particolari funzioni organizzative, amministrative, tecniche e/o esecutive a Soci dell’associazione, anche se non membri del Consiglio Direttivo, che accettano di assumere pertanto un ruolo di “staff” e di supporto al Consiglio Direttivo, eventualmente con responsabilità ed obbligo di rendiconto;
j) Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
k) I membri del Consiglio Direttivo cessano per:
decesso: alla morte del Consigliere;
scadenza del mandato: al termine naturale di durata della carica;
recesso/impedimento definitivo: quando il Consigliere presenta dimissioni volontarie o è definitivamente impedito a prestare la sua opera a favore del Consiglio Direttivo che, in tal caso, deve ratificarne le dimissioni o l’impedimento;
esclusione: deve essere deliberata da almeno due terzi dei Consiglieri, in caso di comportamento del Consigliere, anche se insignito di cariche all’interno del Consiglio Direttivo, incompatibile con le finalità dell’Associazione, tale da arrecare danni morali o materiali all’Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’atto costitutivo e/o dello statuto e/o del regolamento o per altri gravi e comprovati motivi. Prima di deliberare l’esclusione, il Consigliere deve essere convocato dal Consiglio Direttivo per ascoltare le sue giustificazioni. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere all’Assemblea ordinaria che può ratificarne o annullarne l’esclusione;
morosità: a causa del mancato pagamento della quota sociale annua e degli eventuali contributi annuali. Il protrarsi del mancato pagamento della quota sociale e degli eventuali contributi annuali scaduti per oltre trenta giorni rispetto al termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, consente la cancellazione del Socio inadempiente e, susseguentemente, determina la cessazione della carica assunta all’interno del Consiglio Direttivo.
l) In caso di dimissioni, impedimento definitivo o esclusione del Presidente, decade l’intero Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, assume l’incarico dell’ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di trenta giorni dall’accertamento dell’evento a carico del Presidente, dell’Assemblea ordinaria, da effettuarsi al massimo entro i successivi quindici giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.
m) In caso di dimissioni, impedimento definitivo o esclusione anche non contemporanea, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, in numero inferiore alla metà di tutti i componenti, il Presidente ed il Consiglio Direttivo non decadono e la prima Assemblea ordinaria utile che, in ogni caso dovrà essere convocata entro tre mesi, dovrà provvedere al reintegro dei consiglieri mancanti. I consiglieri così eletti durano in carica fino alla scadenza naturale dei consiglieri sostituiti.
n) Si ha decadenza di tutto il Consiglio Direttivo:
qualora l’Assemblea ordinaria dei Soci non approvi il bilancio, con il voto contrario di almeno due terzi dei Soci presenti o rappresentanti la totalità.
in caso di dimissioni, impedimento definitivo o esclusione, anche non contemporanea, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
In tali casi rimane in carica solo il Presidente per l’ordinaria amministrazione e la convocazione, nel termine improrogabile di trenta giorni dal verificarsi dell’evento, dell’Assemblea ordinaria per le nuove elezioni che dovrà effettuarsi al massimo entro i successivi quindici giorni.
o) Sono devolute al Consiglio Direttivo tutte le attribuzioni inerenti l’organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione. Tra l’altro sono compiti del Consiglio Direttivo:
attribuire le cariche tra i consiglieri eletti dall’Assemblea;
attribuire incarichi, mansioni, incombenze, compiti, facoltà, funzioni, ecc. particolari e specifici a consiglieri o gruppi di consiglieri o altri Soci aventi funzioni di staff, per una più efficiente e più efficace organizzazione del lavoro del Consiglio Direttivo e dell’Associazione eventualmente determinandone la responsabilità e l’obbligo di rendiconto;
autorizzare la corresponsione dei rimborsi spesa a piè di lista e dei rimborsi chilometrici per il ristoro delle spese sostenute da parte dei soci che offrono prestazioni volontarie personali e gratuite a favore dell’Associazione e da parte dei titolari di cariche sociali demandati al compimento di specifici incarichi;
accogliere o respingere le domande dei Soci di ammissioni all’Associazione;
stabilire l’importo i termini e la modalità di pagamento delle quote associative e degli eventuali contributi annuali anche per l’uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali, nonché per la partecipazione a specifiche attività dell’Associazione, quali a titolo meramente esemplificativo: corsi collettivi, corsi di perfezionamento, eventi, iniziative, ecc.;
predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria;
convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria ogni qualvolta previsto dallo statuto;
redigere lo statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea o proporre alla stessa le eventuali modifiche di quello esistente;
decidere la variazione della sede sociale all’interno dei confini del comune ed istituire sedi distaccate, secondarie e palestre, curandone anche gli aspetti contrattuali;
redigere, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, gli eventuali regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea o proporre alla stessa le eventuale modifica di quelli esistenti;
dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea, curare e sovraintendere, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione sia istituzionali, sia complementari che commerciali, nei limiti stabiliti dallo Statuto;
approvare i programmi tecnici, sportivi, amministrativi ed organizzativi dell’Associazione;
amministrare il patrimonio sociale, le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, gestire l’Associazione e decidere su tutte le questioni sociali che non siano di competenza degli altri organi della stessa;
dirigere il personale dipendente e coordinare i collaboratori ed i professionisti di cui si avvale, stipulando i relativi contratti e definendone i compensi;
adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
deliberare circa l’esclusione e la cancellazione dei Soci;
nominare uno dei tre Arbitri che compongono il collegio arbitrale ai sensi dell’art. 20 del presente Statuto;
deliberare circa le dimissioni, l’impedimento definitivo e l’esclusione dei membri del Consiglio Direttivo;
invitare a partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, professionisti, esperti, autorevoli studiosi, giornalisti, scienziati, politici se ritenuti utili ai lavori assembleari.
applicare tutte le previsioni del presente Statuto.
ARTICOLO 15 – PRESIDENTE
a) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, sovrintende a tutta l’attività dell’Associazione ne è il legale e giudiziale rappresentante in ogni evenienza e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.
b) Il Presidente può deliberare in via d’urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, che fra l’altro, dovrà verificare se nei casi suddetti sussistevano gli estremi dell’urgenza tali da legittimare l’intervento sostitutivo del Presidente.
c) Il Presidente assolve tra l’altro i seguenti compiti:
provvede al disbrigo degli affari correnti ed all’ordinaria amministrazione dell’Associazione per quanto non compete all’Assemblea ed al Consiglio Direttivo;
convoca e presiede le riunione del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
convoca e presiede l’Assemblea;
firma gli atti dell’Associazione e la rappresenta in ogni circostanza.
d) Al Presidente potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
e) Tutti i compiti, le mansioni, i ruoli, le funzioni, i doveri, gli incarichi ed i poteri, compresi quelli previsti dal presente Statuto, in tutti i casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, sono assunti dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano.
ARTICOLO 16 – PATRIMONIO
a) Il patrimonio sociale è costituito:
dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
dal materiale, dagli attrezzi, dalle attrezzature, dagli impianti ed equipaggiamento diverso;
dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali comunque appartenenti all’Associazione e a qualsiasi titolo o causa ad essa pervenuti;
dalle donazioni, lasciti, legati o successioni ricevute.
b) Le risorse economiche sono costituite:
dalle quote associative e dagli eventuali contributi annuali, determinati annualmente dal Consiglio Direttivo;
da contributi ed elargizioni dei Soci, di terzi, di Enti Pubblici o privati, Italiani o internazionali;
da eventuali sovvenzioni del CONI o di Federazioni Sportive, FSN, DSA, EPS;
da contratti di sponsorizzazione o simili eventualmente stipulati con aziende pubbliche o private;
da lasciti, legati e donazioni ricevute;
da ogni altra entrata, provento o corrispettivo, anche di natura commerciale e/o produttiva, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali nei limiti stabiliti dalle vigenti norme in materia. Gli eventuali proventi derivanti da attività commerciali e/o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione e dettagliati in un rendiconto separato.
ARTICOLO 17 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO
a) L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.
b) Il Consiglio Direttivo redige annualmente, secondo principi di chiarezza e di trasparenza nei confronti dei Soci e rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione dell’Associazione, un rendiconto economico finanziario, afferente il passato anno sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ai sensi del presente Statuto. Detto rendiconto deve restare depositato presso la sede legale dell’Associazione nei quindici giorni che precedono la data dell’Assemblea convocata per la sua approvazione a disposizione dei Soci che, in regola con il pagamento delle quote associative e degli eventuali contributi annuali, hanno interesse alla sua consultazione.
c) Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni progetto e ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi, eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, ecc. redige un apposito e separato rendiconto, che in seguito confluisce nel rendiconto generale annuale, dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detto progetto, celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
d) Ogni Socio, in regola con il versamento delle quote associative e degli eventuali contributi annuali, ha diritto di prendere visione e di ottenere, a proprie spese, copia dei summenzionati rendiconti annuali una volta approvati e dei suddetti separati rendiconti.
e) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi di attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitale, ovvero attivi allocati nella situazione patrimoniale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno comunque essere reinvestiti nell’attività istituzionale o accantonati in appositi fondi a tale scopo destinati. In caso di disavanzi, questi saranno riportati al nuovo esercizio quale decremento dei fondi come sopra determinati.
ARTICOLO 18 – MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE
a) Il presente statuto può essere modificato soltanto da un’Assemblea straordinaria allo scopo convocata. Per deliberare le modifiche allo statuto, in deroga a quanto previsto dall’art. 21 del codice civile, sono richiesti gli stessi quorum costitutivi e deliberativi previsti dall’art. 10 precedente alle lettere f) e g).
ARTICOLO 19 – SCIOGLIMENTO
a) In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa: si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice Civile;
b) il patrimonio dell’Associazione ed i residui di gestione saranno devoluti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a fini sportivi, ad altra Associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, secondo il disposto del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni.
ARTICOLO 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
a) Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi per fatti inerenti o comunque connessi con l’attività dell’Associazione, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti, nominati uno da ciascuna parte in controversia ed il terzo, di comprovata competenza e probità, che assuma la presidenza del Collegio,  dal Consiglio Direttivo al di fuori dei membri del Consiglio stesso, anche non tra i Soci. Il Collegio Arbitrale, in quanto così espressamente convenuto ed accettato, svolge la funzione di arbitro irrituale che giudica quale amichevole compositore, inappellabilmente e senza formalità di procedura, con i più ampi poteri istruttori e decisionali. Il lodo deve essere emesso dal Collegio Arbitrale entro sessanta giorni dalla nomina del presidente dello stesso e, per l’esecuzione, deve essere recapitato al Presidente del Consiglio Direttivo che provvederà a darne tempestiva comunicazione alle parti, entro dieci giorni dalla sua ricezione. La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il Socio inadempiente, la sanzione della radiazione. In tal caso contro la radiazione non è ammesso ricorso.
ARTICOLO 21– NORMA DI RINVIO
a) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, il Codice Civile, le vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro oltre che le disposizioni dello Statuto o dei regolamenti del CONI, EPS, FSN, o DSA a cui l’Associazione è affiliata.
b) Su espresso mandato Assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il CONI, EPS, FSN o DSA a cui l’Associazione è affiliata, possano apportare in futuro ai loro Statuti e regolamenti, nella certezza che detta variazione sarà in armonia con le vigenti leggi dello Stato.
ARTICOLO 22 – NORME INTEGRATIVE
a) Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 7 luglio 2014, deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione e sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione stessa, nonchè ogni altra forma regolamentare dell’Associazione che sia in contrasto con esso.

Il presente statuto è stato approvato il 7 luglio 2014

M O N E S I    Y O U N G – Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede legale: c/o UISP Piazza de Amicis 26 – 18100 Imperia
Tel. 0183/27.23.04 – 329/86.31.702 – info@monesiyoung.org
PEC: monesiyoung@postecert.it
P. IVA: 01523750089 – C.F.: 91039060081

NEWSLETTER

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sulle ultime novità! Clicca qui.